IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6; 
  Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; 
  Acquisiti i pareri resi  dalla  IX  commissione  della  Camera  dei
deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 2001; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i  Ministri  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  dell'interno,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
              Autorizzazione alla circolazione di prova 
  1. L'obbligo di munire della carta  di  circolazione  di  cui  agli
articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, i veicoli che circolano su  strada  per  esigenze  connesse  con
prove  tecniche,  sperimentali   o   costruttive,   dimostrazioni   o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o  di  allestimento,  non
sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di
prova ai sensi del presente articolo: 
    a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i
loro  rappresentanti,  concessionari,  commissionari  e   agenti   di
vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese  le
aziende che  esercitano  attivita'  di  trasferimento  su  strada  di
veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e  per
tragitti  non  superiori  a  100  chilometri,  nonche'  gli  istituti
universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca  che  conducono
sperimentazioni su veicoli; 
    b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; 
    c)  le  fabbriche  costruttrici  di  sistemi  o  dispositivi   di
equipaggiamento  di  veicoli  a  motore  e   di   rimorchi,   qualora
l'applicazione di tali sistemi o dispositivi  costituisca  motivo  di
aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo  236
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni,  i  loro  rappresentanti,  concessionari,
commissionari e agenti di  vendita,  i  commercianti  autorizzati  di
veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; 
    d) gli esercenti di officine di riparazione e di  trasformazione,
anche per proprio conto. 
  2. L'autorizzazione alla circolazione di prova  e'  rilasciata  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  ha  validita'
annuale. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono stabilite le modalita' per il rilascio, la revoca ed il  rinnovo
dell'autorizzazione. 
  4. L'autorizzazione e' utilizzabile per la circolazione di un  solo
veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul  veicolo  e'
presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente
munito  di  apposita  delega  ovvero  un  soggetto  in  rapporto   di
collaborazione  funzionale  con  il   titolare   dell'autorizzazione,
purche' tale rapporto sia attestato da  idonea  documentazione  e  il
collaboratore sia munito di delega. 
  5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova  ad  uso
diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.". 
              - Si trascrive il testo dell'art.  20  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  recante:  "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione   amministrativa",   pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario: 
              "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di  ogni
          anno, presenta al Parlamento un disegno  di  legge  per  la
          delegificazione   di   norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti  oggetto  della   disciplina,   salvo   quanto
          previsto alla lettera  a)  del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione   della   semplificazione    dei    procedimenti
          amministrativi. 
              2. Nelle materie di  cui  all'art.  117,  primo  comma,
          della  Costituzione,  i  regolamenti   di   delegificazione
          trovano applicazione solo fino  a  quando  la  regione  non
          provveda a disciplinare autonomamente la materia  medesima.
          Resta fermo quanto previsto dall'art.  2,  comma  2,  della
          presente legge e dall'art. 7 del testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali, approvato  con  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              3.  I  regolamenti  sono  emanati   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, di concerto con il  Ministro  competente,  previa
          acquisizione  del  parere  delle   competenti   commissioni
          parlamentari e del  Consiglio  di  Stato.  A  tal  fine  la
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ove  necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              4. I regolamenti  entrano  in  vigore  il  quindicesimo
          giorno successivo alla data della loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              5. I regolamenti si conformano ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenenti,  anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          raggruppare competenze diverse ma confluenti in  una  unica
          procedura; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in  una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti  da  fonti  di  rango   diverso,   ovvero   che
          pretendono particolari procedure, fermo restando  l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante  adozione  ed  estensione
          alle fasi di integrazione  dell'efficacia  degli  atti,  di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni; 
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                g)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                g-bis) soppressione dei  procedimenti  che  risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                g-ter) soppressione dei procedimenti che  comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione da parte degli interessati; 
                g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale  e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                g-quinquies)  soppressione   dei   procedimenti   che
          derogano  alla  normativa   procedimentale   di   carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale; 
                g-sexies) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; 
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche. 
              5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti  negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1 alla presente legge e alle leggi di cui al  comma  1  del
          presente  articolo  si  intendono  estesi   ai   successivi
          provvedimenti di modificazione. 
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa. 
              7. Le regioni a statuto ordinario regolano  le  materie
          disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle  leggi  annuali  di
          semplificazione nel rispetto dei principi desumibili  dalle
          disposizioni in essi contenute, che costituiscono  principi
          generali  dell'ordinamento  giuridico.  Tali   disposizioni
          operano direttamente nei  riguardi  delle  regioni  fino  a
          quando esse non avranno legiferato in  materia.  Entro  due
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          le regioni a statuto speciale e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano provvedono  ad  adeguare  i  rispettivi
          ordinamenti alle norme fondamentali contenute  nella  legge
          medesima. 
              8. In sede di prima attuazione della presente  legge  e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'  di  cui  al
          presente articolo, quali norme generali  regolatrici,  sono
          emanati appositi regolamenti ai sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1  alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie: 
                a)   sviluppo   e    programmazione    del    sistema
          universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  245,  e
          successive modificazioni, nonche' valutazione del  medesimo
          sistema, di cui alla legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e
          successive modificazioni; 
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali e locali di rappresentanza  e  coordinamento  del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta; 
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme  sono  finalizzate   a   garantire
          l'accesso agli studi universitari agli  studenti  capaci  e
          meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di  abbandono
          degli   studi,   a    determinare    percentuali    massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato  per  le  universita',  graduando  la   contribuzione
          stessa,  secondo  criteri  di   equita',   solidarieta'   e
          progressivita' in relazione alle condizioni economiche  del
          nucleo  familiare,   nonche'   a   definire   parametri   e
          metodologie adeguati per  la  valutazione  delle  effettive
          condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di  cui
          alla presente lettera sono soggette a  revisione  biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari; 
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore di ricerca, di cui  all'art.  73  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e
          procedimento di approvazione degli atti  dei  concorsi  per
          ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537; 
                e)  procedure  per  l'accettazione  da  parte   delle
          universita' di eredita', donazioni e  legati,  prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia. 
              9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere  a),  b)  e
          c),  sono   emanati   previo   parere   delle   commissioni
          parlamentari competenti per materia. 
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera  c),  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge  2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche  nelle  more  della
          costituzione della Consulta nazionale per il  diritto  agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 
              11. Con il disegno di legge  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme  di
          delega   ovvero   di   delegificazione   necessarie    alla
          compilazione di testi unici  legislativi  o  regolamentari,
          con particolare riferimento alle materie interessate  dalla
          attuazione  della  presente  legge.  In   sede   di   prima
          attuazione della presente legge, il Governo e' delegato  ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 4, norme per la delegificazione delle  materie  di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta di legge, nonche'  testi  unici  delle  leggi  che
          disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma  4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni o abrogazioni  di  norme,  secondo  i  criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo. 
              - Si trascrive il testo del punto  6)  dell'allegato  A
          della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni  per  la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999): 
              "6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di
          prova degli autoveicoli. 
              Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  articoli
          98, 100, 101 e 102.". 
              - Per i riferimenti agli articoli 98,  100  e  101  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada) si veda nelle note all'art. 4.  Si  trascrive
          il testo dell'art. 102: 
              "Art. 102 (Smarrimento, sottrazione,  deterioramento  e
          distruzione  di  targa).  -  1.  In  caso  di  smarrimento,
          sottrazione o  distruzione  di  una  delle  targhe  di  cui
          all'art. 100, l'intestatario della  carta  di  circolazione
          deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi  di
          Polizia, che ne prendono formalmente atto e  ne  rilasciano
          ricevuta. 
              2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione  della
          denuncia di smarrimento o sottrazione  anche  di  una  sola
          delle targhe,  senza  che  queste  siano  state  rinvenute,
          l'intestatario  deve  richiedere  alla  Direzione  generale
          della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo,  con
          le procedure indicate dall'art. 93. 
              3. Durante il periodo di cui al comma 2  e'  consentita
          la  circolazione  del  veicolo  previa  apposizione   sullo
          stesso, a cura dell'intestatario, di un  pannello  a  fondo
          bianco riportante  le  indicazioni  contenute  nella  targa
          originaria; la posizione  e  la  dimensione  del  pannello,
          nonche'   i   caratteri   di   iscrizione   devono   essere
          corrispondenti a quelli della targa originaria. 
              4. I dati di  immatricolazione  indicati  nelle  targhe
          devono essere sempre leggibili. Quando  per  deterioramento
          tali dati non siano piu'  leggibili,  l'intestatario  della
          carta   di   circolazione   deve   richiedere   all'ufficio
          competente della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  una
          nuova  immatricolazione  del  veicolo,  con  le   procedure
          indicate nell'art. 93. 
              5. Nei casi di distruzione di una delle targhe  di  cui
          all'art.  100,  comma  1,  l'intestatario  della  carta  di
          circolazione sulla base della ricevuta di cui  al  comma  1
          deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo. 
              6. L'intestatario della carta di  circolazione  che  in
          caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una
          sola delle targhe di immatricolazione  o  della  targa  per
          veicoli  in  circolazione  di  prova  non   provvede   agli
          adempimenti di cui  al  comma  1,  ovvero  circola  con  il
          pannello di cui al  comma  3  senza  aver  provveduto  agli
          adempimenti di cui  ai  commi  1  e  2,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. 
              7.  Chiunque  circola  con  targa  non  chiaramente   e
          integralmente   leggibile   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          sessantatremilacinquecentodieci           a            lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta.". 
              - Per i riferimenti agli articoli 254, 256, 258  e  260
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
          1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
          nuovo codice della strada) si veda nelle note  all'art.  4.
          Si trascrive il testo degli articoli 257 e 261: 
              "Art.  257  (Art.  100  cod.  str.).  Criteri  per   la
          formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei
          rimorchi. -  1.  I  criteri  per  la  formazione  dei  dati
          riportati nelle targhe di cui all'art. 100,  comma  9,  del
          codice,  sono  quelli  riportati  nell'appendice   XII   al
          presente titolo. 
              2. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  246,  il
          Ministro  dei  trasporti  puo',  in  caso  di   particolari
          esigenze,  stabilire  una  successione  ed  un  impiego  di
          caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al  comma
          1 della suddetta appendice XII.". 
              "Art. 261 (Articoli 100 e 101 cod. str.  -  Modelli  di
          targhe). 1. I modelli delle targhe sono  depositati  presso
          il Ministero dei trasporti e della navigazione -  Direzione
          generale della M.C.T.C. 
              2.  (Comma  soppresso  dall'art.   156,   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).". 
          Note all'art. 1: 
              - Si trascrive il testo degli articoli 93,  110  e  114
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C. 
              2. L'ufficio della Direzione  generale  della  M.C.T.C.
          provvede  all'immatricolazione  e  rilascia  la  carta   di
          circolazione intestandola a chi  si  dichiara  proprietario
          del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o del venditore con patto  di  riservato  dominio,  con  le
          specificazioni di cui all'art. 91. 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
              4. Il Ministero  dei  trasporti,  con  propri  decreti,
          stabilisce le procedure e la documentazione occorrente  per
          l'immatricolazione,   il   contenuto   della    carta    di
          circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
          annotazioni eventualmente  necessarie  per  consentirne  il
          traino. L'ufficio della Direzione generale della  M.C.T.C.,
          per  i  casi  previsti   dal   comma   5,   da'   immediata
          comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni  al  Pubblico
          registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
          legge 9 luglio 1990, n. 187. 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          oltre la carta di circolazione, e' previsto il  certificato
          di proprieta', rilasciato dallo  stesso  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187,  a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici  della   Direzione
          generale della M.C.T.C. i tempi  e  le  modalita'  di  tale
          comunicazione sono definiti nel regolamento.  Dell'avvenuta
          presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. 
              6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          seicentotrentacinquemilanovanta           a            lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.    Alla
          medesima   sanzione   e'   sottoposto   separatamente    il
          proprietario del veicolo o l'usufruttuario o  il  locatario
          con facolta'  di  acquisto  o  l'acquirente  con  patto  di
          riservato dominio. Dalla violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della  confisca  del   veicolo,
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
              8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. 
              9. Chiunque non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da  lire  duecentocinquantaquattromilatrenta  a  lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta. La carta di  circolazione
          e' ritirata  da  chi  accerta  la  violazione;  e'  inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
              11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego  dei
          servizi di Polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio della Direzione  generale  della
          M.C.T.C., su richiesta del corpo,  ufficio  o  comando  che
          utilizza tali veicoli per i servizi di Polizia stradale.  A
          siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene   rilasciata,
          dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
          immatricolato il veicolo, la carta di circolazione;  questa
          deve  contenere,  oltre  i  dati  di  cui   al   comma   4,
          l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente  a
          servizio  di  Polizia  stradale.   Nel   regolamento   sono
          stabilite le caratteristiche di tali veicoli. 
              12. Al fine di realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
          generale   della   M.C.T.C.   e   del   Pubblico   registro
          automobilistico gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo  di  sistemi
          informatici compatibili. La determinazione delle  modalita'
          di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.". 
              "Art. 110 (Immatricolazione, carta  di  circolazione  e
          certificato di idoneita' tecnica  alla  circolazione  delle
          macchine agricole). -  1.  Le  macchine  agricole  indicate
          nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto  2),  e
          lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di  massa
          complessiva non superiore a  1,5  t,  ed  aventi  le  altre
          caratteristiche fissate dal regolamento, per  circolare  su
          strada sono soggette all'immatricolazione  ed  al  rilascio
          della carta di circolazione. Quelle invece  indicate  nello
          stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera  b),  punto
          1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed  i
          rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a  1,5
          t  ed  aventi  le   altre   caratteristiche   fissate   dal
          regolamento, per  circolare  su  strada  sono  soggette  al
          rilascio  di  un  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
          circo-lazione. 
              2. La carta di circolazione ovvero  il  certificato  di
          idoneita'  tecnica  alla   circolazione   sono   rilasciati
          dall'ufficio provinciale  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. competente per  territorio;  il  medesimo  ufficio
          provvede  alla  immatricolazione  delle  macchine  agricole
          indicate nell'art. 57, comma 2,  lettera  a),  punto  1)  e
          punto 2),  e  lettera  b),  punto  2),  ad  esclusione  dei
          rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a  1,5
          t  ed  aventi  le   altre   caratteristiche   fissate   dal
          regolamento,  a  nome  di  colui  che  dichiari  di  essere
          titolare di impresa agricola o forestale ovvero di  impresa
          che effettua  lavorazioni  agromeccaniche  o  locazione  di
          macchine agricole,  nonche'  a  nome  di  enti  e  consorzi
          pubblici. 
              3.  Il  trasferimento  di  proprieta'  delle   macchine
          agricole   soggette   all'immatricolazione,   nonche'    il
          trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
          titolare devono  essere  comunicati  entro  trenta  giorni,
          unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta  di
          circolazione, all'ufficio della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.   rispettivamente    dal    nuovo    titolare    e
          dall'intestatario  della  carta  di   circolazione.   Detto
          ufficio annota le relative variazioni  sul  certificato  di
          circolazione stessa. Qualora il titolo  presentato  per  la
          trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
          atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire  anche
          la  dichiarazione  di  assunzione  di   responsabilita'   e
          provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo  le
          modalita'  indicate  nell'art.  95,  comma  4,  in   quanto
          applicabili. 
              4. L'annotazione del  trasferimento  di  proprieta'  e'
          condizionata dal possesso da parte del nuovo  titolare  dei
          requisiti richiesti al comma 2. 
              5.  Il  regolamento  stabilisce  il  contenuto   e   le
          caratteristiche  della  carta   di   circolazione   e   del
          certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita'  per
          gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4. 
              6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
          per  la  quale  non  e'  stata  rilasciata  la   carta   di
          circolazione; ovvero il certificato  di  idoneita'  tecnica
          alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del     pagamento     di     una     somma     da      lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta. 
              7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
          non osservando le prescrizioni  contenute  nella  carta  di
          circolazione ovvero nel certificato di  idoneita'  tecnica,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una  somma  da   lire   centoventisettemilaventi   a   lire
          cinquecentottomilasettanta. 
              8. Chiunque omette di comunicare  il  trasferimento  di
          proprieta', di  sede  o  di  residenza  ed  abitazione  nel
          termine stabilito e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del     pagamento     di     una     somma     da      lire
          sessantatremilacinquecentodieci           a            lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta.    Dalla     violazione
          consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro
          della carta di circolazione o del certificato di  idoneita'
          tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al  capo
          I, sezione II, del titolo VI.". 
              "Art.  114  (Circolazione  su  strada  delle   macchine
          operatrici). - 1. Le macchine operatrici per  circolare  su
          strada devono rispettare per le sagome  e  masse  le  norme
          stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
          ed  i  dispositivi  di  equipaggiamento  quelle   stabilite
          dall'art. 106. 
              2. Le macchine operatrici per circolare su strada  sono
          soggette  ad  immatricolazione  presso  gli  uffici   della
          Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la  carta
          di  circolazione  a  colui  che  dichiari  di   essere   il
          proprietario del veicolo. 
              3. Le macchine operatrici per circolare su strada  sono
          soggette altresi' alla disciplina prevista  dagli  articoli
          99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le  macchine  operatrici  che
          per necessita' funzionali hanno sagome  e  massa  eccedenti
          quelle previste dagli articoli 61  e  62  sono  considerate
          macchine operatrici eccezionali; ad esse  si  applicano  le
          norme previste dall'art. 104, comma 8. 
              4. Le macchine operatrici semoventi  per  circolare  su
          strada devono essere munite di una targa contenente i  dati
          di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
          essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 
              5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
          3, nonche' per quelli riguardanti  le  modificazioni  nella
          titolarita'   del   veicolo   ed   il   contenuto   e    le
          caratteristiche della carta di circolazione sono  stabilite
          con decreto del Ministro dei trasporti. 
              6. Le modalita' per l'immatricolazione e  la  targatura
          sono stabilite dal regolamento. 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e'  soggetto,  alle   medesime   sanzioni   amministrative,
          comprese  quelle  accessorie,  previste  per  le   analoghe
          violazioni commesse con macchine agricole.". 
              - Si trascrive il testo dell'art. 236 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: 
              "Art.  236  (Art.  78  cod.  str.)  -  (Modifica  delle
          caratteristiche costruttive dei veicoli in  circolazione  e
          aggiornamento della  carta  di  circolazione).  -  1.  Ogni
          modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
          quelle indicate nell'appendice  V  al  presente  titolo  ed
          individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
          navigazione - Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  o  che
          determini la trasformazione o la sostituzione  del  telaio,
          comporta la visita e prova del veicolo interessato,  presso
          l'ufficio  (provinciale)  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta  che
          ha  proceduto  alla  modifica.   Quando   quest'ultima   e'
          effettuata da piu' ditte, senza che  per  ogni  stadio  dei
          lavori  eseguiti  venga  richiesto  il   rilascio   di   un
          certificato di approvazione, l'ufficio (provinciale)  della
          Direzione generale della M.C.T.C. competente per la  visita
          e prova e' quello nel cui territorio di competenza ha  sede
          la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.  In
          tale  caso  la  certificazione  dei  lavori   deve   essere
          costituita  dal  complesso  di  tutte  le   certificazioni,
          ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta  interessata
          dai diversi stadi,  con  firma  del  legale  rappresentante
          autenticata nei modi di legge. 
              2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: 
                a) la massa complessiva massima; 
                b) la massa massima rimorchiabile; 
                c) le masse massime sugli assi; 
                d) il numero di assi; 
                e) gli interessi; 
                f) le carreggiate; 
                g) gli sbalzi; 
                h) il telaio anche se realizzato  con  una  struttura
          portante o equivalente; 
      i) l'impianto frenante o i suoi  elementi  costitutivi;  l)  la
      potenza massima del motore; 
                m) il collegamento  del  motore  alla  struttura  del
          veicolo, e' subordinata al rilascio, da  parte  della  casa
          costruttrice del veicolo,  di  apposito  nulla-osta,  salvo
          diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
          tale rilascio non avvenga per motivi diversi da  quelli  di
          ordine tecnico concernenti la  possibilita'  di  esecuzione
          della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
          relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
          attesti la  possibilita'  d'esecuzione  della  modifica  in
          questione. In tale caso deve essere eseguita una  visita  e
          prova  presso  l'ufficio  (provinciale)   della   Direzione
          generale della M.C.T.C. competente in base alla sede  della
          ditta esecutrice dei lavori, al fine  di  accertare  quanto
          attestato  dalla  relazione  predetta,  prima   che   venga
          eseguita la modifica richiesta. 
              3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla  modifica
          viene eseguito  dall'ufficio  provinciale  della  Direzione
          generale della M.C.T.C.  cui  sia  esibito  il  certificato
          d'approvazione definitivo della modifica  eseguita,  oppure
          dall'ufficio provinciale  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima  visita  e  prova  con
          esito favorevole.  Tale  aggiornamento  ha  luogo  mediante
          l'emissione di un duplicato della carta di circolazione,  i
          cui dati vanno variati o  integrati  conseguentemente  alla
          modifica approvata. 
              4. La Direzione generale della  M.C.T.C.  definisce  le
          competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
          della necessita' di distribuzione dei carichi di  lavoro  e
          delle possibilita' operative degli uffici  stessi,  nonche'
          delle particolari  collocazioni  territoriali  delle  ditte
          costruttrici o trasformatrici.".